Il falso documentale integra un illecito penale a cui la normativa italiana presta particolare attenzione con novità legislative e giurisprudenziali, tanto per la continua evoluzione del fenomeno quanto per la sua crescita esponenziale.
Il codice penale italiano distingue due tipologie di falso documentale: si parla di falsità (o falso) materiale quando un documento è soggetto a contraffazione (il documento è prodotto da persona diversa rispetto a quella che ha il potere di redigerlo) o ad alterazione (al documento redatto dal soggetto legittimato, vengono apportate, posteriormente, delle modifiche da chi non è legittimato a poterlo fare); si parla invece di falsità ideologica (o falso ideologico) nel caso in cui un documento, non alterato né contraffatto, contiene dichiarazioni mendaci.

Il falso documentale, nell’ambito delle frodi assicurative, può integrarsi in diversi “momenti”: dalla fase assuntiva, dunque la stipula della polizza assicurativa con documentazione falsa, sino alla fase liquidativa del danno, risarcito con un importo maggiorato rispetto a quello che è il danno reale poiché valutato sulla base di documentazione alterata, contraffatta o contenente dichiarazioni/informazioni non corrispondenti al vero.
Il falso documentale è uno degli strumenti “prediletti” dal reo che commette una truffa assicurativa (Art. 642 c.p.)